Come scegliere la legge regolatrice del trust
L’Italia non dispone di una propria legge regolatrice del trust ma ha aderito alla Convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata da gli Stati firmatari a L'Aja in data 1° luglio 1985, ratificata in Italia con Legge 16 ottobre 1989, n. 364. La Convenzione dell’Aja impone agli Stati firmatari il riconoscimento dell’istituto del trust all’interno dei propri ordinamenti giuridici (benché regolato da una legge estera) e garantisce al Disponente la possibilità di scegliere in piena libertà la legge regolatrice.
Pertanto le regole di funzionamento del trust vengono generalmente esplicitate nell’atto istitutivo che regola i rapporti tra i diversi soggetti del trust nonché le modalità di gestione del patrimonio e la sua destinazione in conformità con legge estera prescelta.
E’ di fondamentale importanza, dunque, scegliere una legge regolatrice che sia in grado di tutelare gli interessi prefissati dal Disponente nel momento in cui si è accinto ad istituire il trust.
La legge regolatrice, dunque, regola la validità del trust, la sua interpretazione, i suoi effetti e l’amministrazione del trust, con particolare riferimento ai poteri del Trustee di amministrare e disporre dei beni in trust e di effettuare investimenti, ai rapporti con i Beneficiari, alla ripartizione dei beni in trust, all’obbligo del Trustee di rendere conto della gestione.
In generale le leggi sul trust presenti sullo scenario internazionali divergono su alcuni punti come la durata del trust, la residenza obbligatoria del Trust, l’obbligo di un Trustee professionale, l’obbligo di reporting, la possibilità di nominare un Guardiano e una disciplina specifica in materia di asset protection. Un dato pratico, infine, caratteristico del modello di trust internazionale è attualmente costituito dalle esenzioni fiscali di cui l’istituto gode in tutti gli ordinamenti giuridici nazionali che lo hanno regolato.
Nella scelta della legge regolatrice, dunque, va tenuto presente che mentre nel diritto inglese per trust, quantomeno nella sua struttura più semplice, si intende un’operazione caratterizzata dal trasferimento della proprietà di un determinato patrimonio da un soggetto (settlor) ad un altro (trustee) nell’interesse di un beneficiario (beneficiary) o per la realizzazione di un certo scopo, nel modello internazionale la definizione dell’istituto è molto meno rigorosa, sicché i contorni dell’istituto risultano molto più sfumati. Questa indeterminatezza potrebbe quindi comportare una violazione dei limiti posti dalla Convenzione dell’Aja per il riconoscimento del trust nel nostro ordinamento.
Alcuni ordinamenti hanno dunque recepito una definizione più vasta di trust che fa leva non tanto sul trasferimento della proprietà (come nel modello tradizionale), bensì sulla sottoposizione del patrimonio al controllo del Trustee. Alcuni Paesi, infine, hanno adottato una soluzione radicalmente diversa (è il caso di Jersey, seguita poi da Guernsey, Malta, Turks and Caicos, Belize, Mauritius, Nevis, Seychelles e Anguilla) scegliendo di non fare riferimento all’atto di volontà del Disponente ma incentrando l’intera legislazione sulla figura del Trustee e sul concetto di destinazione/segregazione patrimoniale.
Per procedere alla scelta della legge regolatrice è dunque necessario comprendere le finalità che intende perseguire il Disponente, verificare la composizione e la localizzazione del patrimonio, anche alla luce di eventuali trattati in materia fiscale contro le doppie imposizioni applicabili nel caso di specie. E’ poi fondamentale conoscere le norme in materia successoria e, in caso di presenza di elementi di internazionalità, sapere quale normativa nazionale sarà applicabile in caso di decesso del Disponente.
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