Possono integrare il reato tutti gli atti simulati commessi per frodare l'erario
Sono sempre più frequenti le contestazioni di reato inerenti la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Introdotta dall'art. 11 del. D.Lgs. 74/2000 questa ipotesi di reato sanziona chi "al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ... aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva".
“Tutti gli atti simulati, anche se effettuati a titolo gratuito, ovvero quelli frodatori possono integrare la fattispecie e determinare l'applicazione obbligatoria del sequestro preventivo finalizzato alla confisca”
La fattispecie potrebbe essere più comune di quanto non si possa credere a prima vista.
Si pensi al caso delle finte separazioni in cui un coniuge ha trasferito all'altro la proprietà di un immobile quale adempimento delle condizioni della separazione ma mantenendo di fatto immutato il ménage matrimoniale.
In questo caso un soggetto si è spogliato, attraverso la separazione consensuale, dei propri beni, mettendoli a disposizione del coniuge o dei figli ma il trasferimento è solo fittizio o addirittura preordinato ad evitare l'aggressione del Fisco.
Un reato a maglie molto larghe
Il problema si pone frequentemente con riferimento ai tempi di accertamento e riscossione dei tributi. Infatti può accadere che al momento del trasferimento del bene non sia stato ancora emesso un atto di accertamento oppure non sia iniziata la procedura di riscossione coattiva: tuttavia se tale debito tributario era conosciuto da parte del soggetto, allora è agevole dimostrare che la spoliazione patrimoniale è avvenuta con l'intento di rendersi incapiente di fronte all'Erario e vanificare la procedura esecutiva.
Da ciò consegue che nel reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte possono rientrarvi moltissimi comportamenti dei contribuenti: il giudice penale sarà chiamato a valutare se tali comportamenti fossero giustificati o integrassero delle vere e proprie frodi. In ultima analisi il cuore del processo penale-tributario verterà sull'accertamento della consapevolezza dell'imputato e della sua volontà di frodare il Fisco.
Una ulteriore conseguenza è l'applicazione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca: sarà dunque sufficiente rilevare un indizio di reato da cui desumere il carattere fraudolento degli atti simulati per disporre la misura prevista dall'art. 321 del codice di procedura penale.
Anche se il trasferimento del bene è effettivo ciò nondimeno potrebbe essere indice di un atto fraudolento. L'ambito di applicazione è molto esteso: cessioni o scissioni di aziende finalizzate a trasferire beni ad altri, costituzione di un fondo patrimoniale o di una servitù, concessione in locazione, cessione di ramo di azienda, riconoscimento di debito.
L'insidia maggiore di questa ipotesi di reato è che tale fattispecie, secondo la giurisprudenza, può essere desunta da segni esteriori che facciano ritenere che la finalità con la quale è stato posto in essere l'atto era proprio quella frodatoria per rendere difficoltosa la riscossione erariale.
Fondo patrimoniale e trust
Esempio tipico di integrazione del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è la costituzione di un fondo patrimoniale a fronte delle preesistenza di rilevanti debiti tributari.
Nel caso in cui il contribuente, successivamente alla notifica di un avviso di accertamento, costituisca un fondo patrimoniale, palesando che l'utilità del conferimento non è quella di soddisfare i bisogni della famiglia, bensì quella di sottrarre tali beni all'aggressione, tale è atto è assolutamente inutile (in quanto revocabile o addirittura inidoneo a paralizzare il pignoramento se compiuto entro un anno ai sensi del nuovo art. 2929-bis c.c.) e pericoloso (in quanto la creazione del patrimonio separato è finalizzata a sottrarre le garanzie patrimoniali alla riscossione del debito tributario e dunque integra il reato tributario).
Allo stesso modo nel caso di un trust “autodichiarato”, c.d. sham trust, caratterizzato dalla coincidenza tra disponente e trustee, è palese che il contribuente ha creato uno schermo formale tra il patrimonio personale e la proprietà costituita in trust, nel quale è confluito il suo patrimonio immobiliare; in presenza di pregressi debiti fiscali tale costruzione appare essere stata realizzata, in maniera del tutto incontestata, per la finalità elusiva delle ragioni creditorie erariali.
In questi casi tali atti non portano alcun vantaggio a favore dei beneficiari, dal momento che è evidente la natura fittizia e fraudolenta del congegno negoziale, attuato dopo che il contribuente ha avuto contezza delle pretese tributarie a suo carico. Ma soprattutto possono condurre a conseguenze ben peggiori, tra cui il sequestro preventivo e la confisca per equivalente del profitto del reato che altro non è che la riduzione simulata o fraudolenta del patrimonio del debitore.
ความคิดเห็น