In quali casi si può limitare l'ingresso di un terzo nella societa'
L'art. 2469 c.c., come novellato dalla riforma del diritto societario, nel ribadire la libera circolazione delle quote sia per atto tra vivi che mortis causa, consente di inserire nello statuto apposite clausole che limitino la libertà dei trasferimenti.
“Le clausole di gradimento sono quelle attraverso cui si subordina l’efficacia del trasferimento delle quote al gradimento che deve esprimere un determinato soggetto quale il consiglio di amministrazione, il socio di maggioranza o un istituto di credito”
A tal fine l’ingresso nella società di un soggetto può essere subordinato all’approvazione da parte dell’organo amministrativo, dell’assemblea, di un singolo socio oppure di un soggetto esterno (ad esempio, una banca).
Nello Statuto si può prevedere che l'approvazione può essere totalmente discrezionale, ed in questo caso si parla di mero gradimento, oppure l'assenso può non essere dato solo in assenza di determinati requisiti in capo al soggetto interessato all’ingresso, ed in questo caso si parla di gradimento condizionato.
Qualora la clausola sia di mero gradimento è necessario prevedere che al socio che è stato impedito di trasferire la sua partecipazione a causa del diniego (ovvero il mancato gradimento) spetta il diritto di recedere dalla società ed ottenere la liquidazione della sua quota. In questo caso sarà necessario prevedere nello Statuto sociale i termini e le modalità per la liquidazione della quota.
Il diritto di gradimento come strumento di garanzia
La clausola di gradimento è spesso utilizzata per “remunerare”, anche se non in termini patrimoniali, un socio che abbia investito in misura significativa nella società, per garantirgli una posizione di forza (consistente nella facoltà di non accettare nuovi soci) all’intero della compagine.
In altri casi la clausola di gradimento può essere utilizzata per "garantire" un creditore sociale, quale una banca che abbia concesso delle linee di credito alla società. In questo caso allo stesso istituto di credito può essere attribuito il diritto di gradimento al fine di concedere un’ulteriore garanzia, di tipo indiretto, al creditore stesso.
Anche nella gestione del passaggio generazionale si può fare ricorso alle clausole di gradimento. Ad esempio il genitore che cede la maggioranza delle quote sociali ai figli può attribuirsi il diritto di gradimento in modo da riservarsi l'approvazione in caso di trasferimento di quote, garantendo l’integrità della compagine sociale ed evitando l’ingresso nella società di terze persone estranee al nucleo familiare.
Cosa inserire nello statuto sociale
In relazione ai risultati che si vorranno conseguire è fondamentale specificare nello Statuto della SRL gli aspetti rilevanti che disciplinano il funzionamento delle clausole di gradimento.
Ad esempio è necessario individuare il soggetto deputato al rilascio del gradimento (organo amministrativo, terzo estraneo, socio) ed indicare la procedura che deve rispettare il socio alienante nel caso intenda cedere la partecipazione, compreso il prezzo richiesto e le modalità di pagamento.
Inoltre è necessario disciplinare come si attiva la procedura volta all'ottenimento del gradimento ovvero chi è il soggetto deputato a richiedere l’intervento del soggetto competente a pronunciare il gradimento, quali sono le modalità attraverso le quali la decisione deve essere comunicata alla società ed al socio, nonchè i termini entro cui il soggetto deputato deve esprimere il gradimento.
Ulteriore problematica da risolvere è quella di fare emergre le conseguenze in ipotesi di inerzia (stallo decisionale) oppure di mancato gradimento: in questo caso occorrerò prevedere il diritto di recesso e la conseguente liquidazione della quota.
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