L'imposizione fiscale sulla vendita delle opere d'arte, gli acquisti in galleria e la trasmissione della collezione agli eredi.
Addentrarsi nel complesso mondo della fiscalità delle opere d’arte ci impone di dare una risposta a numerose domande che i più non si pongono. Ad esempio, occorre chiedersi cosa succeda al collezionista che, dopo molti anni di appassionata raccolta, decida di dismettere la propria collezione, o alcune opere della stessa, realizzando un guadagno monetario. Qual è la disciplina applicabile in tema di imposta sul valore aggiunto e di dazi doganali all’importazione? E soprattutto qual è il valore tassabile di un’opera d’arte in caso di trasferimento per successione?
“La normativa fiscale italiana in materia di beni artistici appare più favorevole nei confronti dei privati collezionisti piuttosto che nei riguardi degli operatori del settore, quali le gallerie d’arte e le case d’asta.”
Infatti si può affermare come in Italia non esista alcuna imposizione di carattere patrimoniale sulla proprietà di opere d’arte da parte di privati; inoltre, sotto il profilo delle imposte dirette, la persona fisica, che ha acquistato un’opera d’arte (al di fuori dell’esercizio di attività professionale o di impresa) e ottiene una plusvalenza al momento della cessione dell’opera, non è tassata.
L'esenzione, pressochè totale, dall'imposta di successione
Anche sotto il profilo dell’imposta di successione e donazione, il sistema fiscale italiano appare più favorevole rispetto ad altri. L’imposta, che si applica alle opere d’arte senza particolari distinzioni è dovuta con un’aliquota (4% con franchigia di 1 milione di euro ciascuno per il coniuge e i parenti in linea retta; 6% con franchigia di 100mila euro ciascuno per fratelli e sorelle; 6% per parenti fino al quarto grado e certi affini e 8% per gli altri soggetti) più vantaggiosa rispetto a quelle applicabili, ad esempio, in Francia, Germania, Stati Uniti e Regno Unito, dove l’imposizione può arrivare al 40%.
Inoltre, in Italia vige la regola in base alla quale si presumono compresi nell’attivo ereditario denaro, gioielli e beni mobili (incluse le opere d’arte) per un importo pari al 10% del valore dell’asse ereditario che, di fatto, esonera dall’imposizione successoria le opere d’arte in assenza di verifiche.
Il regime del "margine"
Sotto il profilo delle imposte indirette, invece, il regime fiscale è decisamente meno favorevole al mercato dell’arte. Infatti, l’acquisto in Italia di opere d’arte sconta un’aliquota IVA del 22% se la vendita è avvenuta in galleria ovvero del 10% se avviene direttamente dall’artista o dagli eredi. Gli acquisti in galleria sono, inoltre, soggetti al regime del c.d. “margine”, ovvero l’applicazione dell’IVA solo sulla differenza tra il prezzo di vendita e quello di acquisto qualora la galleria effettui una cessione relativa ad opere d’arte acquistate da privati o comunque soggetti che non hanno potuto detrarre l’IVA. Invece, in caso di vendita tra collezionisti privati non è dovuta alcuna imposta, salvo il caso di registrazione dell’accordo sottoscritto tra le parti.
Un quadro complesso che, in alcune situazioni, incentiva il collezionista ad importare opere d’arte dall’estero con aliquote più favorevoli rispetto all’Italia. Nel caso di acquisto in un Paese UE viene infatti applicata l’aliquota IVA del Paese del venditore e il bene può essere introdotto liberamente in Italia, mentre l’importazione (non temporanea) di opere d’arte da Paesi extracomunitari è soggetta a IVA al 10%, oltre ai dazi doganali. Peraltro, va anche ricordato che l’acquisto di opere d’arte in Italia è un indicatore della capacità contributiva del contribuente (e che la galleria d’arte è tenuta a segnalare al Fisco le cessioni di valore superiore ad € 3.000) includendo tali acquisti nel c.d. “redditometro”.
Qualora le opere d’arte siano custodite all’estero o siano state trasferite all’estero per la commercializzazione tramite incaricati delle gallerie d’arte, vi è da considerare alcuni aspetti in tema di monitoraggio fiscale. Infatti vi è l’obbligo di indicare nel quadro RW della dichiarazione dei redditi tutte le attività patrimoniali detenute all’estero, compresi quelli che non hanno generato alcun reddito e, dunque, anche il valore delle opere possedute all’estero. Tuttavia tali beni non saranno soggetti ad IVAFE, in quanto tale imposta grava (nella misura dello 0,20% per ciascun periodo di imposta) sui prodotti finanziari detenuti all’estero e non sulle mere attività di natura patrimoniale quali le opere d’arte.
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