Novita' in materia di accordi di ristrutturazione dei debiti
Ad oggi, la disciplina sul c.d. sovraindebitamento disciplinata dalla nota legge n. 3 del 2012 – quasi 10 anni dall’introduzione – sta raggiungendo un’applicazione sempre più diffusa.
Trattasi, infatti, dell’unico strumento giuridico in grado di far ritornare alla vita imprenditoriale attiva dei soggetti che in passato hanno chiuso delle attività con delle pendenze debitorie con istituti di credito, fornitori o, come nella maggior parte dei casi, con il fisco.
Attraverso una proposta di accordo l’ex imprenditore potrà offrire una somma di denaro compatibile con le proprie entrate reddituali e, adempiendo puntualmente il piano, potrà raggiungere il risultato dell’esdebitazione (eliminazione totale delle pendenze debitorie).
La Legge 18 dicembre 2020, n. 176, di conversione del decreto legge n. 137/2020 ha introdotto importanti novità in materia di sovraindebitamento, con l’obiettivo di semplificare ed agevolare l’accesso alle procedure di cui alla Legge n. 3/2012. Esigenza quanto mai sentita in un periodo economico difficile come quello che stiamo attualmente vivendo.
Infatti, la procedura di sovraindebitamento potrà offrire una seconda possibilità anche a coloro che a causa della pandemia hanno visto sfumare i propri progetti imprenditoriali.
Per quanto riguarda gli indebitamenti fiscali è stata finalmente introdotta la falcidiabilità dell’IVA, anche a seguito della sentenza n. 245 del 29 novembre 2019 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 7 della L. 3/2012 (che prevedeva appunto la non falcidiabilità dell’IVA) per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., in quanto di fronte a situazioni omogenee venivano discriminati i soggetti che ricorrevano alle procedure di sovraindebitamento rispetto a quelli che potevano accedere al concordato preventivo (soggetti fallibili).
Altra rilevantissima novità in tema di indebitamento fiscale è data dall’inserimento, all’art. 12 della L. 3/2012, del comma 3 quater, che prevede la possibilità che il Tribunale omologhi l’accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione dell’Amministrazione finanziaria, quando l’adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali previste dall’articolo 11, comma 2 (60% dei creditori) e quando, anche sulla base di quanto risulta dalla relazione dell’Occ, la proposta di soddisfacimento dell’amministrazione risulti essere conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria. Tale novità è dirompente in quanto consentirà al Giudice di omologare una proposta di piano senza il consenso dell’Agenzia delle Entrate anche quando il Fisco risulti essere l’unico creditore o il creditore principale del proponente.
Inoltre, il comma 2-ter dell’art. 7 ha stabilito che “L’accordo di composizione della crisi della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili”, risolvendo un'altra incertezza applicativa.
Le novità normative in oggetto hanno accolto anche un’altra esigenza che si riscontrava spesso nella prassi prevedendo al nuovo art. 7-bis la possibilità per i componenti del medesimo nucleo familiare (il coniuge e i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo grado, nonché le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto di cui alla L. n. 76/2016)di presentare un’unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o comunque quando il sovraindebitamento ha avuto un’origine comune.
Altra importante novità è data dalla previsione secondo cui la cessione preventiva del quinto dello stipendio, o il suo pignoramento, non saranno opponibili alla procedura.
Il nuovo comma 1-bis prevede infatti che la proposta di piano del consumatore possa prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, della pensione o del tfr.
Inoltre – soddisfando un’altra esigenza molto sentita – è stata introdotta la possibilità per il debitore di sottrarre alle regole del concorso il debito contratto per il rimborso del mutuo ipotecario per l’acquisto della prima casa.
Il comma 1-ter prevede infatti che la proposta di piano del consumatore e la proposta di accordo possano prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull’abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della proposta, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.
Analoga norma è prevista dal comma 1-quater quando l’accordo è proposto da un soggetto che non è consumatore e preveda la continuazione aziendale. In tal caso è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante sui beni strumentali all’esercizio dell’impresa.
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