La nuova procedura in materia di composizione negoziata della crisi d’impresa prevede la nomina di un esperto che faciliti le trattative tra l’imprenditore in crisi, i creditori e gli altri possibili soggetti coinvolti e/o interessati, con la prospettiva di giungere ad un accordo di ristrutturazione del debito e ripristino dell’equilibrio economico dell’impresa.
Inoltre l’esperto indipendente – che deve essere terzo sia rispetto all’azienda sia nei confronti dei creditori - garantisce credibilità alla posizione dell’impresa, alla quale viene riservata – tramite l’imprenditore e/o con l’ausilio dei consulenti di quest’ultimo - la prerogativa della negoziazione.
L’imprenditore in questa fase può richiedere l’applicazione di misure protettive del patrimonio o la concessione di provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative (c.d. “automatic stay”). Tale possibilità di ottenere una protezione speciale nella delicata fase delle trattative che precede l’accordo rappresenta una caratteristica peculiare del procedimento di composizione e dei suoi esiti negoziali, che lo differenzia rispetto alle altre forme di regolazione stragiudiziale della crisi.
Le misure protettive vengono richieste nell’ambito della procedura di composizione negoziata della crisi d’intesa con l’esperto facilitatore ma devono necessariamente essere confermate dal Tribunale.
In caso contrario le trattative potrebbe essere pregiudicate se i creditori potessero agire individualmente in via esecutiva o potessero risolvere i contratti pendenti, precludendo così il piano di risanamento dell’impresa.
Tuttavia il Giudice può procedere alla conferma delle misure protettive solo qualora la richiesta provenga da un imprenditore nello stato di “pre-crisi” in quanto la reversibilità della crisi d’impresa è condizione necessaria per l’ammissibilità di tali misure.
I tempi sono estremamente serrati: l’art. 7 del Decreto 118/2021 prevede, a pena di inefficacia, che lo stesso giorno della presentazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto, l’imprenditore debba depositare presso il Tribunale competente un ricorso per chiedere la conferma e/o la modifica delle misure protettive e gli eventuali provvedimenti cautelari necessari alla conduzione delle trattative. In sede di udienza, per decidere se confermare o meno le misure protettive, il Giudice terrà dunque ragionevolmente in considerazione la valutazione prognostica del risanamento dell’impresa che l’esperto facilitatore è chiamato ad effettuare subito dopo l’accettazione dell’incarico.
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