Necessario modificare lo statuto per recepire l'obbligo di nomina del collegio sindacale
Dopo un lungo percorso legislativo, è finalmente legge dello Stato la riforma del fallimento, il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Tra le novità è ufficiale l'obbligo di nomina del sindaco unico, del collegio sindacale o del revisore per le S.R.L.
“Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza ha l’obiettivo di riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali, con due principali finalità: consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese e salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro a un fallimento di impresa dovuto a particolari contingenze.”
Tra le principali novità la riforma prevede le seguenti modifiche alla legge fallimentare:
• si sostituisce il termine fallimento con l’espressione “liquidazione giudiziale” in conformità a quanto avviene in altri Paesi europei, come la Francia o la Spagna, al fine di evitare il discredito sociale anche personale che anche storicamente si accompagna alla parola “fallito”;
• si introduce un sistema di allerta finalizzato a consentire la pronta emersione della crisi, nella prospettiva del risanamento dell’impresa e comunque del più elevato soddisfacimento dei creditori;
• si dà priorità di trattazione alle proposte che comportino il superamento della crisi assicurando continuità aziendale;
• si privilegiano, tra gli strumenti di gestione delle crisi e dell’insolvenza, le procedure alternative a quelle dell’esecuzione giudiziale;
• si uniforma e si semplifica la disciplina dei diversi riti speciali previsti dalle disposizioni in materia concorsuale;
• si prevede la riduzione della durata e dei costi delle procedure concorsuali;
• si istituisce presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti destinati a svolgere su incarico del tribunale funzioni di gestione o di controllo nell’ambito di procedure concorsuali, con l’indicazione dei requisiti di professionalità esperienza e indipendenza necessari all’iscrizione;
• si armonizzano le procedure di gestione della crisi e dell’insolvenza del datore di lavoro con forme di tutela dell’occupazione e del reddito di lavoratori.
L'obbligo di adeguamento dello statuto delle srl
Alcune disposizioni sono destinate ad entrare quasi immediatamente in vigore.
Il Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 febbraio 2019: le modifiche del codice civile che hanno una funzione preparatoria delle disposizioni in materia di misure d’allerta entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione ovvero il 15 marzo 2019.
Tra queste misure vi è l’obbligo di modifica degli statuti o degli atti costitutivi delle società a responsabilità limitata per recepire le modifiche introdotte dall’art. 2477 c.c. in relazione all’obbligo di nomina dell’organo di controllo (sindaco o collegio sindacale).
In particolare sono obbligate alla revisione legale dei conti le società che superino, per almeno due esercizi consecutivi, almeno una delle seguenti soglie:
- 2 milioni di euro di totale dell’attivo patrimoniale
- 2 milioni di euro di ricavi delle vendite delle prestazioni
- 10 dipendenti occupati in media durante l’esercizio
La responsabilità degli amministratori
La modifica statutaria è necessaria allorquando lo Statuto della società a responsabilità limitata riporti testualmente i vecchi limiti dell’art. 2435 – bis c.c. (limiti al superamento dei quali la nomina dell’organo di controllo era necessaria), o rinvii genericamente al medesimo articolo. In tali casi è necessario modificare i parametri di nomina, come modificati dall’art. 379 della Riforma, o, preferibilmente, prevedendo una clausola del seguente tenore «La nomina dell’organo di controllo o del revisore dovrà essere effettuata nei casi di obbligatorietà, previsti dalla Legge tempo per tempo vigente». Nel caso in cui lo Statuto preveda già una clausola di tal tenore, la modifica statutaria non si rende necessaria.
Qualora lo Statuto non fosse adeguato nei termini di Legge, la società non potrebbe nominare l’organo di controllo, come previsto dal nuovo testo dell’art. 2477 c.c., e, pertanto, violerebbe il comma sesto dell’art. 2477 c.c.
A seguito dell’approvazione del bilancio, debitamente depositato nel Registro delle Imprese, qualsiasi soggetto interessato, nonché il Conservatore del Registro delle Imprese (nuovo soggetto legittimato ai sensi dell’art. 379 della Riforma), possono segnalare il superamento dei limiti al Tribunale competente, sulla base della sede della società, il quale provvederà alla nomina dell’organo di controllo.
Ovviamente è prevista una responsabilità degli amministratori in caso di mancata nomina dell’organo di controllo.
Infatti all’art. 2477 c.c. è stato aggiunto un settimo comma, secondo il quale in caso di mancata nomina dell’organo di controllo “Si applicano le disposizioni dell’articolo 2409 […]”. Tale previsione, comporta, in caso di mancata rilevazione in assemblea in sede di approvazione del bilancio, da parte degli amministratori, del superamento dei limiti di cui all’art. 2477 co.3, che tanti soci che rappresentino il decimo del capitale sociale, possano denunciare il fatto in Tribunale, che, nei casi più gravi, ai sensi dell’art. 2409 co. 4 c.c. può revocare gli amministratori stessi.
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