Come difendersi dalla contestazione di presunzione di esterovestizione. La posizione delle Holding estere.
Per contrastare la presunzione di esterovestizione, il contribuente deve fornire prove concrete e convincenti che dimostrino che la sede di direzione effettiva della società o ente estero si trova al di fuori del territorio italiano. La prova contraria può essere di carattere positivo, dimostrando l'ubicazione della sede amministrativa all'estero, oppure di carattere negativo, dimostrando che la sede amministrativa non è radicata in Italia.
Aspetti Generali della Prova Contraria
● La prova contraria deve essere fornita in sede di accertamento, in quanto la norma non prevede la possibilità di dimostrare preventivamente l'inapplicabilità della disposizione al caso concreto.
● L'onere della prova ricade sul contribuente, il quale deve dimostrare che, nonostante la sussistenza dei presupposti previsti dalla norma, la sede di direzione effettiva della società non si trova in Italia.
● La prova contraria non può essere fornita dimostrando l'insussistenza di altri elementi di collegamento previsti dall'art. 73, comma 3, del TUIR, come la sede legale o l'oggetto principale dell'attività.
● Il principio di proporzionalità deve essere rispettato nella valutazione della prova contraria. La prova deve essere adeguata alla specifica situazione operativa del soggetto estero.
Elementi di Prova
Le fonti forniscono alcuni esempi di documenti e informazioni che possono essere utilizzati per dimostrare l'effettiva residenza all'estero:
● Effettività degli insediamenti produttivi/commerciali all'estero: documentazione che dimostri la reale esistenza e operatività di stabilimenti, uffici, o altre strutture all'estero, e le ragioni imprenditoriali che giustificano la loro presenza.
● Modello organizzativo e funzionale del gruppo: descrizione dettagliata della struttura del gruppo, con particolare attenzione alla specializzazione della società estera e al suo ruolo all'interno del gruppo.
● Flussi informativi e contrattuali intercompany: documenti che dimostrino l'autonomia decisionale e gestionale della società estera rispetto alla capogruppo italiana, come contratti, corrispondenza, e verbali di riunioni.
● Sistemi di tesoreria centralizzata (cash pooling): prove che dimostrino l'indipendenza finanziaria della società estera, come l'esistenza di conti bancari separati e l'autonomia nella gestione delle risorse finanziarie.
● Autonomia gestionale del management all'estero: documentazione che attesti i poteri decisionali e l'autonomia del country manager e degli altri dirigenti della società estera, come deleghe, contratti di lavoro, e bilanci di responsabilità.
L'Assonime, nella sua circolare 67/2007, analizza alcuni casi specifici e le relative difficoltà nel fornire la prova contraria:
● Holding miste: la dimostrazione dell'effettivo svolgimento di attività industriale, commerciale o finanziaria all'estero può essere sufficiente per superare la presunzione.
● Holding di gestione (pure e operative): la prova contraria può essere fornita dimostrando l'autonomia dell'attività svolta dalla holding rispetto a quella delle partecipate, ad esempio attraverso l'effettivo svolgimento all'estero degli atti negoziali relativi all'attività di direzione e coordinamento.
● Holding passive: la prova contraria risulta particolarmente complessa in questo caso, data la limitata struttura organizzativa e l'assenza di un'attività economica significativa. Potrebbe essere necessario dimostrare l'inesistenza in Italia degli elementi costitutivi della sede dell'amministrazione, oppure dimostrare in positivo l'ubicazione della sede amministrativa all'estero.
Dimostrare la prova contraria alla presunzione di esterovestizione richiede un'attenta analisi della specifica situazione del contribuente e la presentazione di prove concrete e convincenti. La complessità della prova varia a seconda della tipologia di società estera e del suo ruolo all'interno del gruppo.
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