Successioni, prescrizione e donazioni: quando la diffida non basta
- Avv. Edoardo Tamagnone
- 7 giorni fa
- Tempo di lettura: 2 min
Riduzione, Divisione e Collazione: le diverse regole sulla prescrizione in materia di successioni

Nel diritto successorio il tempo non opera sempre allo stesso modo. Vi sono azioni soggette a prescrizione, azioni imprescrittibili e rimedi che, pur collegati tra loro nella prassi, rispondono a logiche giuridiche profondamente diverse.
Il caso più delicato riguarda l’azione di riduzione, ossia lo strumento con cui il legittimario leso chiede la reintegrazione della propria quota di riserva. Secondo l’orientamento giurisprudenziale richiamato nella ricerca, tale azione tutela un diritto potestativo: non vi è, cioè, un debitore tenuto a una prestazione, ma un soggetto destinato a subire gli effetti di una pronuncia costitutiva del giudice. Da questa qualificazione discende una conseguenza pratica rilevante: la prescrizione dell’azione di riduzione non può essere interrotta con una semplice diffida stragiudiziale o messa in mora. È necessario promuovere l’azione giudiziale.
La ragione è sistematica. L’art. 2943, comma 4, c.c., consente l’interruzione mediante costituzione in mora solo per i diritti di credito. Ma l’azione di riduzione non mira all’adempimento di un’obbligazione: mira a rimuovere, in tutto o in parte, gli effetti di disposizioni testamentarie o donazioni lesive della legittima. Ammettere l’efficacia interruttiva di periodiche diffide significherebbe lasciare indefinitamente incerta la stabilità degli acquisti successori o donativi.
Diverso è il regime della divisione ereditaria. L’art. 713 c.c. prevede che i coeredi possano “sempre” domandare la divisione. La facoltà di sciogliere la comunione ereditaria è dunque imprescrittibile. In questo caso non ha senso chiedersi se una diffida sia idonea a interrompere la prescrizione: semplicemente, non vi è un termine prescrizionale da interrompere.
Restano però due limiti essenziali: la qualità di erede deve essere stata acquisita validamente, poiché il diritto di accettare l’eredità si prescrive in dieci anni; inoltre, un bene può essere sottratto alla massa qualora un coerede ne abbia maturato l’usucapione con possesso esclusivo e inequivocabilmente incompatibile con il diritto altrui.
Ancora diversa, ma collegata alla divisione, è la collazione. Essa serve a ricostituire l’equilibrio tra coeredi, imponendo a determinati soggetti — in particolare figli, discendenti e coniuge — di conferire quanto ricevuto in donazione dal de cuius. Anche la collazione partecipa dell’imprescrittibilità della divisione: non richiede quindi atti interruttivi, né giudiziali né stragiudiziali.
Tuttavia, la collazione non può essere trasformata in un rimedio universale. Essa presuppone l’esistenza di una comunione ereditaria e di un relictum da dividere. Se l’asse è stato integralmente consumato da donazioni o legati, non vi è spazio per la collazione: occorre, se ne ricorrono i presupposti, agire in riduzione. Né l’imprescrittibilità della collazione può essere usata per aggirare la prescrizione dell’azione di riduzione.
Il punto operativo è quindi netto: per la riduzione occorre agire tempestivamente in giudizio; per divisione e collazione il problema della prescrizione non si pone, ma restano decisivi la qualità di erede, l’esistenza della comunione e la corretta distinzione tra rimedi. In materia successoria, confondere gli strumenti significa spesso perdere definitivamente la tutela sostanziale.
Per una consulenza specializzata in materia di successioni potete contattarci al numero 011-6605068
About the Author
Edoardo Tamagnone è avvocato e socio dello studio legale Tamagnone Di Marco Avvocati Associati.Si occupa di fiscalità internazionale, strutture di investimento e pianificazione patrimoniale per investitori, family office e imprese con attività cross-border.
Opera tra Torino e contesti internazionali occupandosi dell’intersezione tra diritto, economia e capitali globali.




Commenti