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Tamagnone di Marco Avvocati Associati

Dal fedecommesso al trust: il patrimonio tra unità e segregazione

Avv. Edoardo Tamagnone
1 ora fa
Tempo di lettura: 10 min

Dalla Rivoluzione francese alla moderna pianificazione patrimoniale: come il diritto ha prima abolito i vincoli sulla ricchezza e poi riscoperto il valore dei patrimoni separati.


esterovestizione


La proprietà come espressione di libertà

Quando, nel 1804, entrò in vigore il Codice civile napoleonico, una delle più profonde trasformazioni riguardò il rapporto tra l'individuo e il suo patrimonio.

Per secoli, nell'Europa dell'Ancien Régime, una parte significativa della ricchezza immobiliare era stata assoggettata a vincoli destinati a conservarla all'interno delle famiglie, spesso lungo molte generazioni. Il proprietario non era necessariamente libero di disporre dei propri beni: poteva essere chiamato a custodirli e trasmetterli ai discendenti secondo regole fissate molto tempo prima.

La Rivoluzione francese e la successiva codificazione napoleonica contribuirono a rovesciare questa concezione.

La proprietà doveva appartenere all'individuo, non alla dinastia. I beni dovevano poter circolare, essere venduti, impiegati nell'attività economica e rispondere delle obbligazioni del loro titolare.

Su queste premesse si consolidò una delle costruzioni fondamentali del diritto civile moderno: il principio dell'unità del patrimonio, inteso come universalità dei rapporti economici riferibili a una persona.

Eppure, oltre due secoli dopo, l'evoluzione del diritto sembra percorrere anche una direzione diversa.

Il trust, i patrimoni destinati e gli strumenti di segregazione patrimoniale consentono oggi, entro determinati limiti, di separare alcuni beni dal restante patrimonio e assoggettarli a regole particolari.

Si tratta di un apparente paradosso: il diritto contemporaneo torna ad ammettere quella destinazione vincolata della ricchezza che la modernità aveva cercato di superare.

Per comprenderne le ragioni occorre risalire alle origini storiche del problema.


1. La fine dell'Ancien Régime: dal patrimonio della stirpe alla proprietà individuale

Nella società europea precedente alla Rivoluzione francese, la proprietà fondiaria non rappresentava soltanto una risorsa economica. Era anche uno strumento di conservazione del potere sociale e politico.

La continuità delle grandi famiglie aristocratiche dipendeva dalla capacità di preservare nel tempo l'integrità dei patrimoni.

Due istituti contribuirono, in particolare, a realizzare questa finalità: il fedecommesso e il maggiorascato.

Il fedecommesso, nelle sue forme successorie sviluppate dal diritto comune, permetteva di attribuire beni a un soggetto imponendogli l'obbligo di conservarli e trasmetterli a successivi beneficiari. Il patrimonio poteva così rimanere vincolato per più generazioni, sottratto in tutto o in parte alla libera disponibilità dei singoli titolari.

Il maggiorascato perseguiva un obiettivo complementare: evitare la frammentazione del patrimonio familiare attraverso la sua trasmissione privilegiata, generalmente al primogenito.

La logica era chiara. La ricchezza apparteneva economicamente alla famiglia e alla sua continuità, prima ancora che al singolo individuo.

Questo modello entrava tuttavia in conflitto con le esigenze della società borghese emergente.

Una proprietà gravata da vincoli successori poteva essere difficilmente alienata, impiegata come garanzia o trasferita secondo le opportunità del mercato. La conservazione della ricchezza familiare rischiava di tradursi nella sua immobilizzazione economica.

La legislazione rivoluzionaria francese intervenne quindi contro i privilegi successori e a favore dell'uguaglianza tra gli eredi.

Il Codice civile del 1804 consolidò questa trasformazione. Il suo articolo 896 stabiliva, come regola generale, il divieto delle sostituzioni che imponessero all'erede o al legatario di conservare i beni per restituirli a un successivo beneficiario.

Parallelamente, la disciplina successoria valorizzò l'uguaglianza tra i figli e limitò la possibilità di perpetuare concentrazioni patrimoniali attraverso le disposizioni testamentarie.

La rottura, tuttavia, non fu assoluta né definitiva. Lo stesso Napoleone reintrodusse nel 1808 particolari maggiorascati collegati alla nuova nobiltà imperiale, dimostrando quanto fosse difficile eliminare completamente la funzione politica e dinastica della proprietà.

Restava comunque affermato un principio destinato a caratterizzare la modernità giuridica: la ricchezza doveva essere liberata dai vincoli di status e resa disponibile alla circolazione economica.


2. L'invenzione moderna del patrimonio unico

La trasformazione della proprietà si accompagnò a una diversa concezione del patrimonio.

Nel mondo medievale, il rapporto tra persona e beni poteva essere articolato in una pluralità di situazioni giuridiche.

La tradizione del dominio diviso, ad esempio, distingueva tra dominio diretto e dominio utile, consentendo la coesistenza di differenti prerogative sul medesimo fondo.

Il diritto moderno cercò invece di ricondurre la proprietà a una figura unitaria.

L'articolo 544 del Codice napoleonico la descriveva come il diritto di godere e disporre delle cose nella maniera più assoluta, entro i limiti previsti dalla legge.

Ma la trasformazione più significativa riguardò il patrimonio nel suo complesso.

Nel XIX secolo, i giuristi francesi Charles Aubry e Charles Rau elaborarono sistematicamente la teoria del patrimonio come universalità giuridica inscindibilmente collegata alla personalità.

Secondo questa impostazione, ogni persona è titolare di un patrimonio e, in linea di principio, di uno soltanto.

Il patrimonio comprende non soltanto i beni e i diritti economicamente valutabili, ma anche le obbligazioni che gravano sul titolare.

Attivo e passivo costituiscono così due componenti di una medesima realtà giuridica.

Questa costruzione, pur non essendo formulata espressamente dal Codice napoleonico nella sua completezza teorica, ne rifletteva alcuni principi fondamentali e divenne uno dei pilastri della tradizione civilistica continentale.

In Italia, la sua eredità è ancora riconoscibile nell'articolo 2740 del Codice civile, secondo cui il debitore risponde delle proprie obbligazioni con tutti i beni presenti e futuri.

La regola possiede una precisa giustificazione economica.

Se una persona può liberamente acquistare beni, contrarre obbligazioni e partecipare agli scambi, il suo patrimonio deve costituire anche la garanzia generale dei creditori.

Alla libertà patrimoniale corrisponde la responsabilità patrimoniale.

Il patrimonio cessa così di essere principalmente uno strumento di conservazione della stirpe e diventa il centro della responsabilità economica dell'individuo.


3. Le radici romane: un principio antico e le sue eccezioni

Questa concezione non nacque interamente con la codificazione ottocentesca.

Il diritto romano aveva già elaborato categorie fondamentali per comprendere il patrimonio come complesso di rapporti giuridici riferibili a un soggetto.

Le nozioni di bona, patrimonium ed hereditas contribuirono progressivamente alla formazione dell'idea di universalità patrimoniale.

Anche la successione universale dell'erede, che subentrava nei rapporti giuridici trasmissibili del defunto, rappresentò un antecedente essenziale della successiva sistemazione civilistica.

Sarebbe tuttavia improprio identificare completamente il diritto romano classico con la moderna teoria del patrimonio unico. Quest'ultima fu il risultato di una successiva elaborazione dottrinale.

La tradizione romana conosceva inoltre strumenti capaci di attribuire ai beni particolari destinazioni successorie.

Tra questi assume speciale rilievo il fideicommissum.

Originariamente, il fidecommesso romano permetteva al testatore di affidare a un erede o a un altro beneficiario il compito di trasferire determinati beni a un terzo.

Nel corso dell'evoluzione del diritto romano, il meccanismo assunse configurazioni più articolate, comprese forme dirette a conservare beni all'interno di una famiglia.

Un episodio particolarmente significativo emerge dalla Novella 159 di Giustiniano, promulgata nel 555 d.C.

La disposizione affrontava una controversia relativa a beni immobili che un testatore aveva voluto conservare perpetuamente nella propria famiglia, vietandone l'alienazione.

Giustiniano, nel risolvere il caso, intervenne anche sulla portata temporale di simili vincoli, riconoscendo il limite delle quattro generazioni.

L'importanza storica della decisione risiede nel tentativo di bilanciare due interessi contrapposti: la volontà del fondatore di conservare il patrimonio familiare e l'esigenza di non assoggettare indefinitamente i successori alle decisioni dei loro antenati.

Il problema, dunque, era già presente nel diritto tardo-romano.

Il successivo diritto comune europeo sviluppò ampiamente i meccanismi di sostituzione fedecommissaria, arrivando in determinati contesti a consolidare vincoli dinastici particolarmente duraturi.

Ciò che nel mondo romano aveva costituito uno strumento successorio da disciplinare divenne, in alcune esperienze dell'Europa aristocratica, un mezzo di conservazione strutturale della ricchezza familiare.

La codificazione moderna reagì proprio contro questi esiti.

Ma mentre l'Europa continentale imboccava la strada dell'unità proprietaria, un'altra tradizione giuridica seguiva un percorso differente.


4. La via inglese: dalla distinzione tra Law ed Equity al trust

Il diritto inglese non conobbe una trasformazione paragonabile alla codificazione napoleonica.

La sua evoluzione fu segnata dalla coesistenza della Common Law e dell'Equity, ossia di un insieme di principi e rimedi sviluppati storicamente attraverso la giurisdizione del Cancelliere.

Da questa esperienza nacque uno degli istituti più caratteristici del diritto anglosassone: il trust.

Le sue origini vengono generalmente ricondotte agli uses medievali.

Attraverso lo use, un soggetto poteva trasferire formalmente un bene a un altro, affinché quest'ultimo lo detenesse e amministrasse nell'interesse di un beneficiario.

Il sistema consentiva di distinguere tra la titolarità giuridica formale e il godimento economico del bene.

Da tale evoluzione deriva la tradizionale distinzione inglese tra legal ownership ed equitable interest.

Nel trust moderno, il trustee è titolare dei beni secondo le regole applicabili, ma è tenuto ad amministrarli nell'interesse dei beneficiari o per il perseguimento dello scopo stabilito dal disponente.

Il beneficiario dispone, secondo la struttura del trust, di posizioni giuridiche tutelate dall'Equity, che non coincidono necessariamente con la proprietà piena di matrice civilistica.

È interessante osservare la somiglianza funzionale con il fedecommesso.

In entrambi i casi, un soggetto può disporre di beni destinandoli al vantaggio di altri, anche oltre la propria morte.

Non sarebbe tuttavia corretto considerare il trust una semplice prosecuzione storica del fideicommissum romano: le sue origini sono autonome e il rapporto tra i due istituti resta oggetto di discussione storico-comparatistica.

La differenza decisiva riguarda soprattutto la funzione economica.

Mentre il fedecommesso dinastico tendeva spesso a conservare determinati beni nella loro identità originaria, il trust può consentire una gestione attiva e dinamica del patrimonio.

I beni possono essere venduti, reinvestiti o sostituiti, secondo le regole dell'atto istitutivo e della legge applicabile.

A rimanere stabile non deve necessariamente essere il singolo bene, ma la finalità alla quale il patrimonio è destinato.

Il vincolo non serve più soltanto a conservare la ricchezza: può servire a organizzarne l'amministrazione, la trasformazione e la trasmissione.


5. La segregazione patrimoniale: una sfida al principio di unitarietà

Il profilo più innovativo del trust, dal punto di vista della tradizione civilistica, è rappresentato dalla segregazione patrimoniale.

I beni validamente costituiti in trust formano un fondo separato rispetto al patrimonio personale del trustee.

La separazione comporta, nei termini previsti dalla legge applicabile, che i creditori personali del trustee non possano soddisfarsi su tali beni e che essi non siano coinvolti nella sua successione personale o nelle vicende della sua insolvenza.

Quando il trasferimento al trust è effettivo e giuridicamente valido, quei beni non appartengono più al patrimonio personale del disponente.

Anche le posizioni dei beneficiari restano disciplinate dalla specifica struttura del trust.

Non si tratta, però, di un'immunità assoluta dalle pretese dei creditori.

La segregazione non impedisce la tutela di chi abbia subito un pregiudizio da trasferimenti fraudolenti o comunque impugnabili. Non può inoltre essere utilizzata per eludere le norme inderogabili in materia successoria, fiscale o di insolvenza.

I diritti dei beneficiari possono, a loro volta, presentare profili di aggredibilità secondo la legge applicabile e la natura delle posizioni attribuite.

Il trust, quindi, non costituisce uno strumento per sottrarre indiscriminatamente beni alla responsabilità patrimoniale.

Rappresenta piuttosto un diverso modo di organizzare la titolarità, l'amministrazione e la destinazione della ricchezza.

Ed è proprio questo aspetto a mettere in discussione l'idea secondo cui ogni bene debba necessariamente partecipare, senza distinzioni, alla medesima garanzia patrimoniale generale.

Il diritto riconosce che alcuni beni possano essere assoggettati a un regime giuridico specifico, in funzione degli interessi che sono chiamati a soddisfare.


6. Il riconoscimento del trust in Italia e il nuovo pluralismo patrimoniale

L'incontro tra trust e ordinamenti continentali ha segnato una fase importante dell'evoluzione del diritto patrimoniale.

Un passaggio decisivo è rappresentato dalla Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 sulla legge applicabile ai trust e sul loro riconoscimento.

L'Italia ha ratificato la Convenzione con la legge n. 364 del 1989, entrata in vigore sul piano convenzionale il 1° gennaio 1992.

La Convenzione non ha introdotto un modello italiano autonomo e completo di trust, ma ha stabilito regole per individuare la legge applicabile e riconoscere i trust che soddisfano le condizioni previste.

L'articolo 2 individua, tra le caratteristiche fondamentali dell'istituto, l'esistenza di un fondo distinto dal patrimonio personale del trustee.

L'articolo 11 disciplina gli effetti del riconoscimento, mentre l'articolo 15 preserva l'applicazione di determinate norme inderogabili, tra cui quelle relative ai diritti successori e alla protezione dei creditori.

L'ordinamento italiano ha inoltre conosciuto una progressiva diffusione di strumenti di separazione e destinazione patrimoniale.

Si pensi al fondo patrimoniale, ai patrimoni destinati delle società per azioni e agli atti di destinazione disciplinati dall'articolo 2645-ter del Codice civile.

Si tratta di istituti differenti, con presupposti e regimi giuridici propri, ma accomunati dalla possibilità di attribuire a determinati beni una disciplina distinta da quella ordinaria.

Lo stesso articolo 2740 del Codice civile, del resto, ammette limitazioni alla responsabilità patrimoniale nei casi stabiliti dalla legge.

Il principio dell'unità del patrimonio non è dunque scomparso: resta la regola generale, ma convive con una pluralità di regimi speciali.

Questa evoluzione assume particolare importanza nella pianificazione dei patrimoni familiari e internazionali.

La protezione di persone vulnerabili, la continuità delle imprese familiari, la gestione di patrimoni distribuiti in più Paesi e l'organizzazione del passaggio generazionale possono richiedere strumenti più articolati della semplice attribuzione individuale della proprietà.

In tali situazioni, il problema non consiste soltanto nello stabilire chi sia proprietario di determinati beni, ma anche chi debba amministrarli, secondo quali regole, nell'interesse di chi e con quali limiti temporali.

La pianificazione patrimoniale contemporanea tende così a distinguere sempre più chiaramente proprietà, gestione, godimento e destinazione della ricchezza.


Conclusioni.

Il ritorno della destinazione patrimoniale

La storia del diritto patrimoniale europeo sembra disegnare una traiettoria circolare.

Per secoli, la ricchezza è stata vincolata alla continuità delle famiglie e alla conservazione degli assetti sociali.

La Rivoluzione francese e la codificazione ottocentesca hanno contribuito a emanciparla da questi vincoli, affermando la proprietà individuale, la circolazione economica dei beni e la responsabilità patrimoniale del titolare.

Oggi, attraverso il trust e gli altri strumenti di destinazione patrimoniale, il diritto ammette nuovamente che determinati beni possano essere separati e sottoposti a regole particolari.

Ma il significato di questa separazione è profondamente cambiato.

Il fedecommesso dinastico proteggeva soprattutto la permanenza della ricchezza nella famiglia; il trust contemporaneo può proteggere la continuità di una funzione, di un progetto o di un interesse.

L'obiettivo non è più necessariamente impedire che il patrimonio cambi, ma consentirgli di evolvere senza perdere la finalità per la quale è stato organizzato.

Non siamo quindi di fronte a un ritorno al sistema feudale, né a una completa rinuncia al principio moderno di responsabilità patrimoniale.

Assistiamo piuttosto all'affermazione di un pluralismo giuridico nel quale la proprietà individuale continua a rappresentare il modello generale, ma non esaurisce più tutte le forme possibili di organizzazione della ricchezza.

La sfida del diritto patrimoniale contemporaneo consiste nel trovare un equilibrio tra libertà di disposizione, tutela dei creditori, interessi familiari e continuità economica.

In fondo, è lo stesso problema con cui si confrontava Giustiniano quasi millecinquecento anni fa: fino a che punto la volontà di una persona può governare il destino dei propri beni oltre la sua vita?

La risposta moderna non consiste più nel vincolare indefinitamente il patrimonio, ma nel costruire regole capaci di coniugare continuità, responsabilità e adattamento.

È in questo equilibrio che si colloca una delle funzioni più importanti della moderna governance patrimoniale.


Per una consulenza specializzata in materia patrimoniale potete contattarci al numero 011-6605068


About the Author


Edoardo Tamagnone è avvocato e socio dello studio legale Tamagnone Di Marco Avvocati Associati.Si occupa di fiscalità internazionale, strutture di investimento e pianificazione patrimoniale per investitori, family office e imprese con attività cross-border.


Opera tra Torino e contesti internazionali occupandosi dell’intersezione tra diritto, economia e capitali globali.


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