Morte del socio e clausola di consolidazione nella società semplice: cosa entra nella successione?
- Avv. Edoardo Tamagnone
- 3 ago
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Quando lo statuto di una società semplice prevede che, alla morte di un socio, la sua partecipazione si consolidi in capo ai soci superstiti, la quota non viene necessariamente trasferita agli eredi. Nell’asse ereditario entra, di regola, il credito corrispondente al valore della partecipazione. È questo diritto, e non l’incremento percentuale dei superstiti, che deve essere indicato nella dichiarazione di successione.

La morte del socio nella disciplina ordinaria
La società semplice è fondata su un rapporto personale tra i soci. Per questa ragione, la morte di uno di essi non comporta automaticamente il subentro degli eredi nella compagine sociale.
L’articolo 2284 del codice civile stabilisce che, salvo una diversa disposizione del contratto sociale, i soci superstiti devono liquidare la quota agli eredi. In alternativa, possono decidere di sciogliere la società oppure di continuarla con gli eredi, purché questi ultimi vi acconsentano.
La regola di partenza è quindi diversa da quella normalmente applicabile alle partecipazioni nelle società di capitali. Nelle società di persone, l’erede non acquista necessariamente la qualità di socio: acquista, invece, il diritto a ricevere il valore economico della posizione che faceva capo al defunto.
L’articolo 2289 c.c. precisa infatti che, quando il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi hanno diritto a una somma di denaro rappresentativa del valore della quota. La valutazione deve essere compiuta sulla base della situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto, tenendo conto anche delle operazioni ancora in corso.
Che cosa prevede la clausola di accrescimento
Lo statuto può disciplinare anticipatamente gli effetti della morte di un socio attraverso una clausola di accrescimento, detta anche clausola di consolidazione.
La clausola stabilisce, in sostanza, che la partecipazione del socio deceduto non sia attribuita agli eredi, ma si consolidi nelle partecipazioni dei soci superstiti, normalmente in proporzione alle quote già possedute.
Si immagini una società semplice partecipata da tre soci, ciascuno titolare di un terzo. Se uno dei soci muore e opera la clausola di consolidazione, i due superstiti potranno divenire titolari del 50 per cento ciascuno.
Questo risultato non richiede necessariamente una cessione della quota del defunto ai superstiti. Il rapporto sociale facente capo al defunto si estingue, mentre le partecipazioni degli altri soci si rideterminano in forza della disciplina già contenuta nel contratto sociale.
Il Consiglio nazionale del Notariato ricorda, in termini generali, che nelle società di persone gli eredi non hanno diritto a entrare nella società, ma vantano un diritto di credito corrispondente al valore effettivo della partecipazione.
L’accrescimento è un trasferimento mortis causa?
Nella clausola di consolidazione che conserva agli eredi il diritto alla liquidazione — talvolta definita clausola di consolidazione “impura” — l’incremento delle partecipazioni dei superstiti non è normalmente qualificato come un trasferimento mortis causa della quota.
I soci superstiti non acquistano la partecipazione in qualità di eredi o legatari del socio deceduto. L’aumento delle loro percentuali deriva dall’applicazione del contratto sociale, stipulato quando tutti i soci erano ancora in vita.
La morte costituisce l’evento che determina lo scioglimento del rapporto con il singolo socio e rende operativo il meccanismo statutario, ma non determina una delazione ereditaria della quota in favore degli altri soci.
La distinzione è importante: sotto il profilo successorio, il bene o diritto trasmesso agli eredi non è la qualità di socio, bensì il diritto patrimoniale alla liquidazione.
Anche la prassi più recente dell’Agenzia delle Entrate conferma che, quando gli eredi non acquisiscono lo status di soci, essi rimangono titolari esclusivamente del diritto alla quota di liquidazione del patrimonio sociale.
Che cosa deve essere indicato nella dichiarazione di successione
Il Testo unico dell’imposta sulle successioni e donazioni disciplina espressamente questa situazione.
L’articolo 18, comma 1, lettera d), del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 stabilisce che, per il diritto alla liquidazione delle quote di società semplici, società in nome collettivo e società in accomandita semplice, la base imponibile è costituita dal valore della quota determinato secondo l’articolo 16 dello stesso Testo unico.
Nella dichiarazione di successione non dovrebbe quindi essere rappresentato un trasferimento della partecipazione sociale agli eredi, se lo statuto ne esclude il subentro. Deve essere indicato il credito spettante agli eredi per la liquidazione della quota del socio defunto.
Il credito entra nell’attivo ereditario ed è attribuito agli eredi secondo le rispettive quote successorie.
La dichiarazione deve essere presentata entro dodici mesi dall’apertura della successione, generalmente coincidente con la data del decesso.
Come si determina il valore imponibile
La determinazione del valore richiede particolare attenzione, soprattutto quando la società semplice possiede immobili, partecipazioni, strumenti finanziari o altri beni patrimoniali.
L’articolo 16 del Testo unico prevede, per le quote di società non azionarie, comprese le società semplici, un valore proporzionalmente corrispondente al patrimonio netto della società alla data di apertura della successione.
Il riferimento è:
all’ultimo bilancio pubblicato o all’ultimo inventario regolarmente redatto, tenendo conto dei mutamenti successivi;
in mancanza di bilancio o inventario, al valore complessivo dei beni e dei diritti della società, al netto delle passività fiscalmente rilevanti.
Nelle società semplici patrimoniali è quindi necessario ricostruire in modo attendibile il valore dei beni sociali e delle passività esistenti alla data del decesso.
Il valore fiscale del credito non coincide necessariamente con il valore nominale della partecipazione né con il capitale originariamente conferito dal socio. Una società semplice costituita con apporti modesti può infatti possedere, al momento del decesso, immobili o investimenti di valore molto superiore.
È opportuno conservare una documentazione idonea a giustificare la valutazione: situazione patrimoniale aggiornata, estratti dei rapporti finanziari, valutazioni immobiliari, debiti sociali e criteri utilizzati per determinare la quota di spettanza del defunto.
I soci superstiti devono presentare una dichiarazione di successione?
No. I soci superstiti non devono presentare una propria dichiarazione di successione per l’incremento delle loro percentuali e, nella configurazione ordinaria della clausola, non sono tenuti a versare l’imposta di successione su tale incremento.
Essi non acquistano la quota in qualità di successori del defunto e non sono beneficiari dell’eredità per effetto della clausola statutaria.
La dichiarazione di successione resta un adempimento degli eredi, dei chiamati all’eredità o degli eventuali legatari.
Ciò non significa, tuttavia, che i soci superstiti possano ignorare completamente il decesso. Gli amministratori della società dovranno normalmente:
verificare l’esatta portata della clausola statutaria;
prendere atto dello scioglimento del rapporto sociale con il defunto;
rideterminare le percentuali dei soci rimasti;
curare gli eventuali aggiornamenti presso il Registro delle imprese e negli atti sociali;
predisporre la situazione patrimoniale necessaria per quantificare il diritto degli eredi;
procedere alla liquidazione nei termini e secondo le modalità applicabili.
Si tratta di adempimenti societari e patrimoniali, non di adempimenti successori a carico dei soci superstiti.
Il caso più delicato: la clausola che esclude ogni liquidazione
Occorre distinguere la clausola che consolida la partecipazione nei superstiti, riconoscendo agli eredi il valore della quota, dalla clausola che prevede che nulla sia dovuto agli eredi.
Questa seconda configurazione, talvolta indicata come clausola di consolidazione “pura”, presenta criticità molto più rilevanti.
L’esclusione totale del diritto degli eredi alla liquidazione può sollevare questioni relative al divieto dei patti successori, alla tutela dei legittimari e all’equilibrio economico del contratto sociale. L’articolo 458 c.c. dichiara infatti nulla ogni convenzione con la quale un soggetto dispone della propria successione futura o dei diritti che potrebbero spettargli su una successione non ancora aperta.
Anche sul piano fiscale la fattispecie non può essere equiparata automaticamente alla clausola che riconosce agli eredi il pieno valore della partecipazione. Dal 1° gennaio 2025, l’articolo 1 del Testo unico ricomprende espressamente nell’ambito dell’imposta anche i trasferimenti di beni e diritti a titolo gratuito.
Quando il consolidamento produce un arricchimento gratuito dei superstiti e una corrispondente perdita patrimoniale per gli eredi, occorre quindi valutare separatamente sia la validità civilistica della clausola sia il possibile trattamento tributario dell’attribuzione.
La corretta impostazione statutaria
Una clausola di accrescimento ben formulata dovrebbe chiarire almeno:
che gli eredi non subentrano automaticamente nella qualità di soci;
che la partecipazione del defunto si consolida nelle partecipazioni dei superstiti;
che agli eredi spetta un credito corrispondente al valore della quota;
quali siano i criteri e la data di riferimento per la valutazione;
chi sia tenuto a effettuare la liquidazione;
entro quali termini debba avvenire il pagamento;
come debbano essere risolte eventuali contestazioni sul valore.
L’utilità della clausola consiste nel separare la continuità della società dalla successione personale del socio. I superstiti possono proseguire la gestione senza dover ammettere nella compagine soggetti non scelti, mentre gli eredi conservano il valore economico della posizione del defunto.
Conclusioni
In presenza di una clausola di accrescimento che riconosca agli eredi il diritto alla liquidazione, la morte del socio produce due conseguenze distinte.
Sul piano societario, la partecipazione del defunto si estingue e le percentuali dei soci superstiti si rideterminano secondo quanto previsto dallo statuto.
Sul piano successorio, gli eredi non ricevono la qualità di socio, ma acquistano il credito corrispondente al valore della quota. È questo credito che deve essere indicato nella dichiarazione di successione e sul quale trova applicazione, tenuto conto delle franchigie e delle aliquote riferibili ai singoli eredi, l’imposta sulle successioni.
I soci superstiti non devono dichiarare l’accrescimento né corrispondere l’imposta di successione su di esso. Devono però curare gli adempimenti societari e la corretta quantificazione del diritto spettante agli eredi.
La conclusione presuppone che la clausola sia formulata correttamente e non elimini o comprima indebitamente il diritto degli eredi alla liquidazione. Prima di applicarla è quindi necessario coordinare il testo dello statuto con la composizione del patrimonio sociale, la struttura familiare dei soci e gli obiettivi di pianificazione successoria.
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About the Author
Edoardo Tamagnone è avvocato e socio dello studio legale Tamagnone Di Marco Avvocati Associati.Si occupa di fiscalità internazionale, strutture di investimento e pianificazione patrimoniale per investitori, family office e imprese con attività cross-border.
Opera tra Torino e contesti internazionali occupandosi dell’intersezione tra diritto, economia e capitali globali.




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